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Bonus e Detrazioni fiscali per efficientamento energetico: quale scegliere?

Oggi più che mai l'efficienza energetica rappresenta un autentico investimento; la sostituzione della vecchia caldaia con soluzioni più efficienti ed ecologiche consente di:

  • Risparmiare sui costi in bolletta
  • Ridurre le emissioni inquinanti
  • Sfruttare le agevolazioni fiscali

Detrazioni fiscali: cosa sono?

Le detrazioni fiscali sono una somma che si può sottrarre dalle tasse che annualmente vengono pagate per un periodo prestabilito di anni (5 o 10 anni).

L’importo della detrazione fiscale dipende dal tipo di intervento che si realizza. Ad esempio Ecobonus 65% in 10 anni significa che il 65% della spesa sostenuta potrà essere mandato in detrazione dalle tasse per un periodo di 10 anni.

Le detrazioni fiscali in dettaglio

Le forme di agevolazione fiscale previste dallo Stato per incentivare l'efficienza energetica degli edifici e, in particolare, degli impianti termici, sono:

  1. Ecobonus 50% o 65%
  2. Bonus Casa 50%
  3. Superbonus 110%

A queste va aggiunto un’altra forma di incentivazione chiamata CONTO TERMICO. Questa non rientra nel campo delle detrazioni fiscali ma consiste in un versamento economico diretto da parte del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) in una o più rate.

AGGIORNAMENTO 2023

La conversione in legge del decreto “AIUTI QUATER”, assieme alla pubblicazione della LEGGE DI BILANCIO 2023 (DL 197 del 29/12/22)  e al Decreto Legge 11/2023 (in vigore dal 17/2/2023) ha definito il quadro normativo legato al Superbonus e alla cessione del credito per il 2023.


Di seguito i punti salienti

1.SUPERBONUS 110% UNIFAMILIARI GIA’ AVVIATI  - proroga al 31/3/2023 del limite per effettuare le spese per gli edifici unifamiliari o assimilati (villette a schiera con accesso autonomo e indipendenza dei servizi) con aliquota al 110%, rispetto al limite precedente previsto al 31/12/2022. Per questo tipo di interventi la condizione resta quella che al 30/9/2022 fosse realizzato almeno il 30% dei lavori.

Possibilità di cedere il credito: essendo la pratica edilizia per questi interventi già aperta prima del 2023, sarà possibile usufruire delle opzioni di cessione del credito o sconto in fattura per tutte le spese, nel rispetto dei limiti temporali sopra indicati.

2.SUPERBONUS 90% UNIFAMILIARI DEROGA PER NUOVI PROGETTI -  nuova finestra temporale per le unifamiliari di cui al punto precedente dal 1/1/2023 al 31/12/2023 per sostenere le spese con aliquota al 90% a condizione che:

  • l'abitazione sia adibita ad abitazione principale;
  • il reddito di riferimento (calcolato con la nuova formula del "quoziente familiare" e non con l’ISEE) sia inferiore a 15.000 €. Facendo un esempio, una coppia di genitori con due figli a carico non può avere un reddito superiore a 45.000 € per non superare la soglia di “quoziente familiare” di 15.000 €.

Nella tabella sono riportati i “redditi di riferimento” in funzione dei componenti del nucleo familiare:

Possibilità di cedere il credito: se la pratica  (CILAS) è stata aperta prima del 16/2/2023 sarà possibile optare per la cessione del credito/sconto in fattura per tutte le spese sostenute nel 2023; in caso contrario (CILAS successiva al 16/2/2023) sarà possibile unicamente portare le spese in detrazione diretta.

3.SUPERBONUS CONDOMINI - Rimodulazione delle aliquote di detrazione per i condomini (compresi i condomini minimi) o per gli edifici da 2 a quattro unità immobiliari di un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, che vedranno ridursi l'aliquota dal 110% al 90% a partire dalle spese effettuate dal 1/1/2023.

La nuova formula di Superbonus per i condomini o assimilabili sarà quindi questa: 

  • 110% per le spese sostenute entro il 31/12/2022, 

  • 90% per le spese sostenute fino al 31/12/2023 (Novità)

  • 70% per le spese sostenute fino al 31/12/2024

  • 65% per le spese sostenute fino al 31/12/2025

Va segnalato che i condomìni in alcuni casi potranno derogare a questa regola generale e mantenere l’aliquota al 110% per le spese del 2023. In particolare:

  • Condomìni con CILAS presentata entro il 31/12/22 e approvazione della delibera dell’assemblea condominiale precedente il 18/11/22
  • Condomìni con CILAS presentata entro il 25/11/22 e delibera dell’Assemblea tra il 19/11/22 e il 24/11/22
  • Edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari di proprietà o comproprietà di persone fisiche con CILAS presentata entro il 25/11/22
  • Edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari di proprietà o comproprietà di persone fisiche o condomìni con pratica per demolizione e ricostruzione presentata entro il 31/12/2022

 

4.CESSIONE DEI CREDITI – Il decreto Aiuti quater e la Legge di Bilancio 2023, nel tentativo di sbloccare i crediti rimasti incagliati nei cassetti fiscali delle banche e delle imprese aveva previsto la possibilità di spalmare su 10 anni e non più su 4 anni i crediti generati dalle spese comunicate all’ Agenzia delle Entrate entro il 31/10/2022 e non ancora utilizzati. 

Il decreto legge n.11 ha introdotto una serie di novità tra cui il blocco alla possibilità di cessione del credito per nuove pratiche, ad eccezione di queste casistiche

  • Superbonus unifamiliari con CILAS presentata entro il 16/2/23;
  • Suberbonus condomini con approvazione lavori (delibera assemblea) e CILAS presentata entro il 16/2/23;
  • Superbonus con demolizione e ricostruzione con richiesta di titolo edilizio presentata entro il 16/2/23;
  • Altri bonus (Ecobonus, Bonus Casa...) per i quali, entro il 16/2/23;
    • sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo, dove necessario;
    • oppure, dove non necessaria la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori;
    • risulti regolarmente registrato il contratto preliminare oppure sia stato stipulato il contratto definitivo di compravendita dell'immobile, nel caso di acquisto di unità immobiliari.    

1. Ecobonus 50% e 65% per interventi di efficientamento energetico

L'Ecobonus 50% e 65% è una misura di detrazioni fiscali IRPEF (persone fisiche) o IRES (società) relativa a interventi di efficienza energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili di energia secondo ex legge 296/2006 e art. 14 D.L. 63/2013.

La legge di Bilancio per il 2022 ha prorogato questa misura incentivante per le spese sostenute fino al 31/12/2024 e la legge di Bilancio 2023 non ha apportato alcuna modifica.

L'Ecobonus prevede delle detrazioni dal 50% al 65% in 10 anni in funzione della tipologia di interventi effettuati.

Il Decreto Rilancio del 2020 e i successivi aggiornamenti hanno introdotto la possibilità per tutti gli interventi di Ecobonus (art. 14 del Decreto Legge 63/2013) di optare, al posto della detrazione diretta, per la cessione del credito ad altri soggetti o allo sconto in fattura.
La detrazione massima spettante e le aliquote di detrazione dipendono dal tipo di intervento.
I requisiti tecnici minimi per ottenere l’Ecobonus sono indicati nel Decreto Ministeriali Requisiti del 6/8/2020.

I costi dell’intervento devono rispettare le indicazioni del decreto prezzi in vigore da aprile 2022

Per ottenere il bonus è necessario compilare la pratica ENEA sull’apposito portale entro 90 giorni dalla fine dei lavori o, come all’inizio di ogni anno, dopo 90 giorni la pubblicazione del portale sul sito ENEA.

Il decreto prevede una serie di interventi di riqualificazione energetica, sia per l’involucro sia per gli impianti e i sistemi di produzione di energia rinnovabile.

Di seguito sono riportati gli interventi relativi alle tecnologie impiantistiche. I limiti di detrazione si riferiscono alla singola unità immobiliare:

  • Riqualificazione energetica globale dell’unità immobiliare. Aliquota detrazione: 65% - Detrazione massima: 100.000 €. In questo intervento possono essere compresi più interventi impiantistici e sull’involucro. Il requisito per l’ottenimento dell’ecobonus in questo caso è di tipo prestazionale e si riferisce al fabbisogno di energia complessivo dell’immobile a fine lavori che dovrà essere quello di una casa in classe A

  • Installazione di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria o per piscine. Aliquota detrazione: 65% - Detrazione massima: 60.000 €

  • Sostituzione di impianti di riscaldamento esistenti con sistemi dotati di caldaia a condensazione. Aliquota detrazione: 50% - Detrazione massima: 30.000 €

  • Sostituzione di impianti di riscaldamento esistenti con sistemi dotati di caldaia a condensazione in abbinamento a sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI e VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02. Aliquota detrazione: 65% - Detrazione massima: 30.000 €

  • Sostituzione di impianti di riscaldamento esistenti con pompe di calore (anche sistemi geotermici). Aliquota detrazione: 65% - Detrazione massima: 30.000 €

  • Sostituzione di impianti di riscaldamento esistenti con sistemi ibridi (caldaia a condensazione + pompa di calore) espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro. Aliquota detrazione: 65% - Detrazione massima: 30.000 €

  • Installazione di microcogeneratori (fino a 50 kWel) in sostituzione di impianti di riscaldamento esistenti. Aliquota detrazione: 65% - Detrazione massima: 100.000 €. Questa scelta deve garantire, per essere incentivabile, un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%

  • Installazione di scaldacqua in pompa di calore. Aliquota detrazione: 65% - Detrazione massima: 30.000 €

  • Installazione di generatori di calore alimentati a biomassa. Aliquota detrazione: 50% - Detrazione massima: 30.000 €

  • Installazione di sistemi di building automation per il controllo degli impianti
    Aliquota detrazione: 65% - Detrazione massima: 15.000 €

Con la pubblicazione del decreto Antifrodi nel novembre 2021, poi modificato dalla Legge di Bilancio del 2022, è diventato obbligatorio produrre il Visto di conformità e l’Asseverazione della congruità dei costi per gli interventi di ECO Bonus per i quali viene richiesta la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Tale obbligo ha un’eccezione: Il Visto di Conformità e l’Asseverazione della Congruità delle spese non sono obbligatori se l’intervento ha un importo inferiore a 10.000 € oppure se l’intervento ricade in quelli definiti di Edilizia Libera secondo il Decreto 380/2001 o la normativa regionale.

 


2. Bonus Casa 50%

Ristrutturazioni edilizie e efficientamento energetico

Il Bonus Casa 50% è una misura di detrazioni fiscali IRPEF (persone fisiche) relativa a interventi di efficienza energetica o di utilizzo di fonti rinnovabili su unità immobiliari o parti comuni di edifici residenziali secondo ex art. 16 bis del DPR 917/86.

La legge di Bilancio per il 2021 ha prorogato a tutto il 2021 questa misura incentivante.

Il Bonus Casa prevede la detrazione fiscale del 50% in 10 anni con un massimo di 48.000 € di detrazione spettante (96.000 € di spesa).

Il Decreto Rilancio e i successivi aggiornamenti hanno introdotto la possibilità per alcuni degli interventi del Bonus Casa (art. 16-bis del decreto legge 63/2013) di optare, al posto della detrazione diretta, per la cessione del credito ad altri soggetti o allo sconto in fattura.

Per ottenere il bonus è necessario, in alcuni casi legati all’efficienza energetica, compilare la pratica ENEA sull’apposito portale entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

 

Sono inclusi nel Bonus Casa vari interventi di ristrutturazione (tutte le ristrutturazioni edilizie, eventi calamitosi, autorimesse, eliminazione barriere architettoniche, cablatura degli edifici, acustica, misure antisismiche, bonifica amianto).

In particolare si citano relativamente agli impianti tecnologici:

  • Interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria, di restauro o di risanamento conservativo sulle parti comuni degli edifici residenziali secondo il comma a), art. 3.1 del DPR 380/2001; 

  • Interventi di manutenzione straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale e sulle loro pertinenze secondo il comma b), art. 3.1 del DPR 380/2001. 

Opere finalizzate al risparmio energetico con particolare riguardo all'installazione di impianti alimentati da energie rinnovabili (anche in assenza di opere edilizie propriamente dette) tra cui:
+ installazione di impianti solari termici per acqua calda sanitaria o riscaldamento;
+ sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto;
+ pompe di calore o sistemi ibridi per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto;
+ microcogeneratori (Pe<50kWe);
+ scaldacqua a pompa di calore;
+ generatori di calore a biomassa;
+ installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo;
+ teleriscaldamento;
+ installazione di sistemi di termoregolazione e building automation.

Con la pubblicazione del decreto Antifrodi nel novembre 2021, poi modificato dalla Legge di Bilancio del 2022, è diventato obbligatorio produrre il Visto di conformità e l’Asseverazione della congruità dei costi per gli interventi di Bonus Casa per i quali viene richiesta la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Tale obbligo ha un’eccezione: Il Visto di Conformità e l’Asseverazione della Congruità delle spese non sono obbligatori se l’intervento ha un importo inferiore a 10.000 € oppure se l’intervento ricade in quelli definiti di Edilizia Libera secondo il Decreto 380/2001 o la normativa regionale.

3. Superecobonus 110%

Zero compromessi per la tua casa

Il Decreto Rilancio del Maggio 2020 e i successivi aggiornamenti hanno introdotto, all’articolo 119 e 121, una straordinaria misura di agevolazione fiscale, rappresentando un importante beneficio per l'utente privato.

Il Superbonus 110% permette di cambiare in meglio le condizioni, già favorevoli, dell’ Ecobonus al 50 o al 65%, che resta comunque sfruttabile per i lavori non compresi nel super incentivo.

Questa misura fiscale introduce delle importanti novità rispetto alle precedenti detrazioni, ovvero:

  • misura della detraziona fiscale del 110%, che tradotto significa che l'utente finale può di fatto beneficiare di un intervento gratuito e totalmente spesato se dovesse rispettare le condizioni per accedere

  • ripartizione della detrazione in 5 rate annuali di pari importo (4 anni per le spese eseguite a partire dal 2022)

Sarà possibile beneficiare del Superbonus per le spese sostenute:

  • fino al 31/12/2022 per gli edifici unifamiliari o assimilati a patto che al 30/9 siano stati eseguiti almeno il 30% dei lavori (in caso contrario la detrazione scade il 30/6/2022);

  • fino al 31/12/2025 per i condomini o per gli edifici con 2 unità immobiliari o più. In questo caso l’aliquota rimane al 110% per le spese sostenute fino al 2023, quindi cala al 70% per le spese sostenute nel 2024 e infine al 65% per le spese sostenute nel 2025. 

Gli interventi cosiddetti "trainanti" che accedono quindi direttamente al Superbonus 110% sono:

1. Isolamento termico

Le opere edili che prevedono un isolamento termico dell'involucro dell'edificio su superfici opache verticali, orizzontali e inclinate con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda.
Il limite di spesa è di 50.000 € per le abitazioni familiari o le villette a schiera, mentre per gli edifici con più unità immobiliari la spesa massima in detrazione varia in funzione del numero di unità immobiliari. I serramenti non sono inclusi in questa tipologia di intervento trainante.

2. Sostituzione di vecchi impianti di riscaldamento centralizzati 

Nei condomini, la sostituzione di un vecchio impianto di climatizzazione invernale esistente con un impianto centralizzato per riscaldamento, raffrescamento o produzione di acqua calda sanitaria con una caldaia a condensazione almeno in classe A oppure con una pompa di calore (anche in impianto ibrido o geotermico), oppure con impianto di microcogenerazione o collettori solari termici. Il limite di spesa è in funzione del numero di unità immobiliari e varia da 20.000 € a 15.000 €. In questa casistica è possibile abbinare anche un impianto fotovoltaico con accumulo.

3. Sostituzione di vecchi impianti di riscaldamento in edifici unifamiliari o in abitazioni funzionalmente “indipendenti” e con accesso autonomo (villette a schiera)

La sostituzione di un vecchio impianto di climatizzazione invernale esistente con un impianto di riscaldamento, raffrescamento o produzione di acqua calda sanitaria con una caldaia a condensazione almeno in classe A oppure con una pompa di calore (anche in impianto ibrido o geotermico) oppure con impianto di microcogenerazione o collettori solari termici.

É possibile considerare “trainante” anche l’installazione di una caldaia a biomassa 5 stelle, solo nei comuni non interessati dalle procedure di infrazione dell’Unione Europea del 2014 e del 2015 sulla qualità dell’aria e se in questi comuni l’edificio si trova in aree non metanizzate.

4. Sismabonus

Sono detraibili al 110% anche gli interventi di adeguamento sismico secondo l’articolo 16 del Decreto Legge 63 del 2013, a patto che rispettino tutte i requisiti richiesti dal Decreto Rilancio e aggiornamenti.

 

É possibile beneficiare della maxi detrazione sostenendo altri interventi, a patto che siano abbinati necessariamente a uno degli interventi "trainanti" sopradescritti e rispettino le condizioni per l’accesso al Superbonus (doppio salto di classe e requisiti minimi):

Altri interventi di efficienza energetica

Tutti gli interventi di efficienza energetica previsti dal Decreto Legge 63/2013 art.14. Questi interventi sono quindi detraibili al 110% in 5 anni (4 anni per le spese eseguite a partire dal 2022) con i relativi tetti di spesa solo se accoppiati ad almeno uno degli interventi "trainanti" citati in precedenza.

Scopri gli interventi al 65% e 50% che possono essere abbinati a uno "trainante"

Impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo

Sono detraibili al 110% in 5 anni o 4 anni anche gli impianti fotovoltaici se realizzati contestualmente a uno degli interventi "trainanti" o di adeguamento sismico. La detrazione al 110% viene riconosciuta anche per i sistemi di accumulo elettrico.

La detrazione per fotovoltaico non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre agevolazioni di qualsiasi natura ed è subordinata alla cessione in rete dell'energia elettrica non autoconsumata in sito oppure non condivisa per l’autoconsumo. Importante sottolineare come nel testo convertito in legge sia stato fatto riferimento alle comunità energetiche (Legge n.8 del 28/2/2020).

Infrastrutture per ricarica veicoli elettrici

Sono detraibili al 110% in 5 anni anche le infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici se realizzati contestualmente a uno degli interventi "trainanti".

 

Gli interventi che possono beneficiare della maxi detrazione devono necessariamente prevedere il miglioramento di due classi energetiche dell’edificio salvo casi particolari. Il miglioramento della classe energetica dovrà essere certificato attraverso la presentazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE), sia in fase precedente ai lavori che in fase successiva.

Scopri di più nelle nostre domande frequenti!

Inoltre per poter beneficiare del Superbonus 110% è importante che gli interventi rispettino i requisiti minimi previsti dal Decreto Attuativo DM Requisiti di agosto 2020, relativamente alle caratteristiche tecniche dei componenti utilizzati, ai massimali complessivi di costo e alla congruità dei costi esposti, come aggiornati dal decreto "Prezzi del 2022".

La detrazione del 110% spetta a:

  • condomini

  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di impresa, fino a un massimo di due unità immobiliari

  • IACP (istituti autonomi case popolari) per interventi di edilizia residenziale pubblica

  • cooperative di abitazione su immobili dello stato

Sono escluse dalla detrazione del 110% gli edifici unifamiliari adibiti a seconde case (oltre la seconda unità immobiliare), gli immobili delle Imprese e soggetti IRES, in entrambi i casi a meno che siano all’interno di un condominio.

Sconto in fattura e cessione del credito

Anche in caso di Superbonus 110% gli utenti finali possono optare per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto in fattura. Tale sconto potrà essere quindi anticipato dal fornitore che ha eseguito gli interventi.

Se il contribuente ottiene lo sconto immediato, il fornitore recupera l’importo sotto forma di credito d’imposta in cinque quote annuali di pari importo.

L'installatore ha però anche un’altra alternativa alla compensazione, ovvero cedere a sua volta il credito d’imposta ad una banca.

La misura è operativa! Quando contatti l'Installatore Partner verifica subito se aderisce all'iniziativa!


4.Conto Termico

Il Conto Termico permette di ottenere un rimborso in seguito a interventi di riqualificazioni energetiche.

Grazie al Conto Termico è possibile ottenere:

  • il rimborso rateizzato nell’arco massimo di cinque anni;
  • il rimborso in un’unica rata, se l'ammontare complessivo dell'incentivo non supera i € 5.000;
  • l’accredito del contributo direttamente sul proprio conto corrente

Di cosa si tratta

É un incentivo per gli interventi di efficienza energetica e produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni introdotto nel 2012 e destinato a soggetti privati (anche tramite una ESCO) e Pubblica Amministrazione.
Grazie al Conto Termico è possibile riqualificare i propri edifici per migliorarne le prestazioni energetiche, riducendo così i costi dei consumi e recuperando parte della spesa sostenuta.

Come funziona

Contributo versato direttamente tramite bonifico in conto corrente da parte del GSE, l'ente Gestore Servizi Energetici, che attinge ad un fondo pari a 900 milioni annui (di cui 200 milioni per la PA). Il rimborso viene corrisposto in rate annuali per 2 oppure 5 anni, a seconda della tipologia d'intervento.

1. Interventi di efficientamento energetico nella Pubblica Amministrazione

  • Efficientamento dell'involucro
  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a più alta efficienza

2. Interventi di incremento dell'efficienza energetica di impianti termici di piccole dimensioni

  • Sostituzione di impianti esistenti con generatori alimentati a fonti rinnovabili
    - caldaie a biomassa, stufe e termocamini a biomassa
    - pompe di calore e scaldacqua a pompa di calore
    - sistemi ibridi a pompa di calore
  • Installazione di pannelli solari termici, anche abbinati a tecnologia “solar cooling” per la produzione di freddo.

Conto termico 2.0

Il Conto Termico 2.0, in vigore dal 31 maggio 2016, potenzia e semplifica il meccanismo già esistente, introdotto nel 2012.

Le principali caratteristiche sono:

  • il limite per l'erogazione dell'incentivo in una rata unica è pari a € 5000 (per la PA l'importo può essere anche superiore). Se l'ammontare complessivo dell'incentivo non supera i € 5000, l'erogazione del rimborso avviene in un'unica rataa.
  • i tempi di erogazione del contributo si riducono: entro 90 giorni dalla data di attivazione della scheda contratto con GSE
  • incentivi più alti
  • modulistica più semplice predisposta dal GSE
  • Importante: L’incentivo del Conto Termico non è cumulabile con le detrazioni fiscali!
  • l’incentivo non può superare il 65% delle spese sostenute per l’intervento

 

Accesso agli incentivi

La richiesta degli incentivi può essere effettuata:

  • direttamente da PA e privati entro 60 giorni dalla fine dei lavori
  • su prenotazione, da parte delle PA e delle ESCO che operano per loro conto, per gli interventi ancora da realizzare.

Per le richieste dirette va utilizzato l'applicativo Portaltermico, predisposto da GSE.

Per maggiori informazioni consultare il sito di GSE