Gli interventi cosiddetti "trainanti" che accedono quindi direttamente al Superbonus 110% sono:
1. Isolamento termico
Le opere edili che prevedono un isolamento termico dell'involucro dell'edificio su superfici opache verticali, orizzontali e inclinate con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda.
Il limite di spesa è di 50.000 € per le abitazioni familiari o le villette a schiera, mentre per gli edifici con più unità immobiliari la spesa massima in detrazione varia in funzione del numero di unità immobiliari. I serramenti non sono inclusi in questa tipologia di intervento trainante.
2. Sostituzione di vecchi impianti di riscaldamento centralizzati
Nei condomini, la sostituzione di un vecchio impianto di climatizzazione invernale esistente con un impianto centralizzato per riscaldamento, raffrescamento o produzione di acqua calda sanitaria con una caldaia a condensazione almeno in classe A oppure con una pompa di calore (anche in impianto ibrido o geotermico), oppure con impianto di microcogenerazione o collettori solari termici. Il limite di spesa è in funzione del numero di unità immobiliari e varia da 20.000 € a 15.000 €. In questa casistica è possibile abbinare anche un impianto fotovoltaico con accumulo.
3. Sostituzione di vecchi impianti di riscaldamento in edifici unifamiliari o in abitazioni funzionalmente “indipendenti” e con accesso autonomo (villette a schiera)
La sostituzione di un vecchio impianto di climatizzazione invernale esistente con un impianto di riscaldamento, raffrescamento o produzione di acqua calda sanitaria con una caldaia a condensazione almeno in classe A oppure con una pompa di calore (anche in impianto ibrido o geotermico) oppure con impianto di microcogenerazione o collettori solari termici.
É possibile considerare “trainante” anche l’installazione di una caldaia a biomassa 5 stelle, solo nei comuni non interessati dalle procedure di infrazione dell’Unione Europea del 2014 e del 2015 sulla qualità dell’aria e se in questi comuni l’edificio si trova in aree non metanizzate.
4. Sismabonus
Sono detraibili al 110% anche gli interventi di adeguamento sismico secondo l’articolo 16 del Decreto Legge 63 del 2013, a patto che rispettino tutte i requisiti richiesti dal Decreto Rilancio e aggiornamenti.